Deborah Orlandini: Appunti sulla pdl 2802 in tema di aggravante di (trans) omofobia
Delle proposte di legge assegnate ieri alla Commissione Giustizia quella n.2802 (Soro) non puo’ dirsi al riparo da critiche severe da parte delle organizzazioni transessuali e transgender. Detta legge si proporrebbe di fornire tutela contro le discriminazioni fondate sull’omofobia e la transfobia attraverso lo strumento del diritto penale. E’ appena il caso di rilevare come gia’ in questa espressione della relazione si insinua confusione: Non e’ una normativa che tutela contro le discriminazioni. Essere discriminate e’ diverso da essere aggredite e uccise. E’ una normativa che propone una blanda e tiepida tutela penale in caso di commissione di specifici reati. Una normativa antidiscriminatoria dovra’ arrivare in un paese che voglia dirsi civile e dovra’ riguardare l’accesso al lavoro e all’alloggio, la tutela della riservatezza e il diritto alla salute, previsioni per quanto riguarda il regime carcerario la riforma della l.164/82.Una tutela che non tutela, o tutela ben poco, una formulazione da emendare assolutamente elaborata evidentemente senza il coinvolgimento approfondito e competente dell’associazionismo LGBT e in particolare transessuale transgender.
Cosa vuol dire aggiungere un art.11 quater all’art.61 del codice penale? Significa prevedere una circostanza aggravante comune che nel giudizio di comparazione effettuato dal giudice viene cancellata dalla concessione delle c.d. attenuanti generiche : Comprensibile il cercare di ottenere quel poco che si puo’ ottenere, ammesso che si riesca ad ottenerlo.
La proposta di legge C. 2802 (Soro e altri), all’articolo 1 introduce una nuova aggravante (n. 11-quater), che ricorre quando l’autore del delitto ha commesso il fatto per motivi di omofobia e transfobia, che vengono così qualificati: motivi di odio e discriminazione in ragione dell’orientamento sessuale della vittima del reato verso persone dello stesso sesso, verso persone del sesso opposto o verso persone di entrambi i sessi. (….) Questa particolare definizione del concetto di orientamento sessuale è analoga a quella contemplata nell’ordinamento del Regno Unito. Nella nota esplicativa (explanatory memorandum) alle “Equality Act (Sexual Orientation) Regulations 2007”, si fornisce, infatti, la seguente definizione di orientamento sessuale: “Per orientamento sessuale s’intende l’orientamento sessuale di un individuo verso persone del suo stesso sesso (omosessuali di entrambi i sessi), persone del sesso opposto (eterosessuali), oppure persone di entrambi i sessi (bisessuali)”.
Le vicende di ottobre gia’ videro la politica del compromesso e del si salvi chi puo’ licenziare un testo che cancellava con un colpo secco qualsiasi menzione dei motivi di transfobia o dell’identita’ di genere ( espressione che fa tremare Roma da una sponda all’altra del Tevere!) E stavolta ci risiamo ? Dopo aver detto infatti che l’aggravante ricorre quando l’autore del delitto ha commesso il fatto per motivi di omofobia e transfobia, il problema si pone nel tentativo di dare una definizione attraverso un copia e incolla da un testo normativo britannico. Si tenta di definire per esclusione orientamento sessuale (riuscendo a tenere fuori dal concetto la zoofilia, e forse anche necrofilia e pedofilia) ( faccio fatica in realta’ a inquadrare questi ultimi come orientamenti sessuali piuttosto che come parafilie o perversioni che non hanno nulla a che vedere con l’omosessualita’ )
E’ facile vedere che questa descrizione dovrebbe comprendere anche la qualificazione dei “motivi di transfobia” ( “che vengono qualificati come”) ma in realta’ cio’ non avviene nella maniera piu’ assoluta. Ancora una svista ? Qui si tratterebbe secondo l’intenzione del legislatore di superare le obiezioni relative a una carenza definitoria di orientamento sessuale in quanto e’ detto “Con la specificazione relativa al concetto di orientamento sessuale, i proponenti intendono superare le obiezioni che erano state mosse in sede di esame delle proposte sull’orientamento sessuale, relative al mancato rispetto del principio costituzionale di determinatezza della fattispecie penale.”
Ma a proposito di determinatezza, o si esplicita e si chiarisce sia pur per fictio juris che nel concetto di atti determinati da odio verso l’orientamento sessuale rientra anche l’atto commesso per motivi di odio nei confronti delle persone transessuali, oppure si verifichera’ l’impatto con la realta’ reale, e cioe’ che non essendo la transessualita’ un orientamento sessuale e non potendosi ricondurre a questo in termini netti e poiche’ un aggressore non e’ determinato ad offendere la transessuale a causa del suo orientamento sessuale bensi’ a causa del suo status evidente o noto, ai fini dell’applicazione dell’aggravante l’accusa e la parti civili dovrebbero indagare se, e il giudice convincersi che, l’autore del reato ha agito conoscendo l’orientamento sessuale della vittima. Cioe’ se il suo agire e’ stato determinato dalla conoscenza dell’orientamento o dalla considerazione della vittima come gay lesbica etero o bisessuale ? Diabolica Probatio
Quello che non va in questo testo e’ il tentativo di definizione, per quanto all’interprete attento risalta trattarsi di un tentativo che pur non riuscendo a dire che significa orientamento sessuale ha di mira l’ esclusione da questo concetto delle parafilie , ma trascura di definire in maniera adeguata gli atti di transfobia ,ricadendo in quell’indeterminatezza che stava alla base delle critiche mosse al testo in precedenza “affossato”.
Un testo nato prematuro e privo di ponderazione: emendabile in ogni fase: ma e’ quanto mai opportuno coinvolgere l’associazionismo LGBT per sapere, almeno di cosa “ci si trova a legiferare”.